Art. 31.
(Commissioni permanenti).

      1. Il consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
      2. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
      3. Il presidente e gli altri componenti della giunta regionale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
      4. Il regolamento interno individua le materie e i limiti entro cui è ammessa l'approvazione di leggi o di provvedimenti nelle commissioni permanenti in sede deliberante oppure in sede redigente, con discussione finale e con dichiarazioni di voto in aula.